Dal sito della Regione Emilia-Romagna:
Lo spostamento fra Comuni per frequentare luoghi di culto è possibile qualora, in relazione alla religione professata, risulti non presente un luogo di culto nel proprio territorio comunale, purché individuato tra quelli più vicini. Lo spostamento andrà giustificato nel modulo di autocertificazione.
E’ quanto si ricava dalla lettura congiunta delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 4, lett. b) e dell’art.1, comma 9, lett. p) e q) del DPCM in vigore.